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STATUTO |
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ART. 1 E’ costituita per volontà ed iniziativa dei
signori: |
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1) Ricca Maria Beatrice
2) Trevisan Paola
3) Grimaldi Valerio
4) Ricca Anna |
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una Fondazione denominata ArtexArte comunicazioni visive |
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ART. 2 - La Fondazione ha sede a Milano, in via
Giorgio De Chirico 6 |
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ART. 3 - Scopo della Fondazione è l’attuazione di
iniziative di rilevante interesse artistico e culturale
quali, l’attività di studio, di ricerca e di
documentazione, volta a promuovere e coltivare la
cultura ed il senso civico con particolare risalto
all’arte pittorica, figurativa, poetica, letteraria,
fotografica, teatrale e musicale, alla editoria e alla
produzione di audiovisivi, mediante l’attuazione di
iniziative e manifestazioni nei campi dell’arte ed anche
attraverso l’utilizzo di prodotti multimediali ed
interattivi su supporti digitali ed analogici,
manutenzione, protezione o restauro di beni di valore,
mediante l’attuazione di iniziative e manifestazioni nei
campi dell’arte e del collezionismo.
In via sussidiaria la Fondazione potrà:
- Organizzare “stages”, tirocini e forme alternative al
tirocinio nelle materie artistiche, in collaborazione e
cooperazione con altre associazioni, Enti e Società, sia
nazionali che internazionali, per la crescita culturale
degli artisti.
- Promuovere ed organizzare convegni, seminari, mostre,
esposizioni ed ogni genere di attività collaterali
finalizzati all’acquisto, alla manutenzione, alla
protezione o al restauro di beni di valore insieme
all’attuazione di iniziative e manifestazioni per lo
scambio culturale con altre nazioni, gite ed ogni altra
attività ritenuta opportuna per il raggiungimento degli
scopi della Fondazione stessa. |
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ART. 4 – Il patrimonio della Fondazione e’
costituito da :
- beni conferiti dai Fondatori come risulta dall’atto
costitutivo;
- tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità,
legati a donazioni con tale specifica destinazione e da
ogni altra entrata destinata a quel fine per
deliberazione del Consiglio della Fondazione
- I redditi ritraibili della dotazione ed ogni entrata
non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi
pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse
dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo
svolgimento delle attività istituzionali della
Fondazione. |
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ART. 5 - I beni immobili e le opere d’arte
posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione
dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal
punto di vista artistico ed economico.
Per quanto riguarda le eventuali opere d’arte, la
Fondazione stabilirà le modalità della loro
conservazione onde garantirne la massima sicurezza
nonché le modalità, avvalendosi anche di
società o altri enti che svolgano tali servizi, per
l’organizzazione di mostre, stabili o itineranti, in
modo che di tale patrimonio artistico e culturale possa
usufruirne l’intera collettività.
Le rendite patrimoniali eccedenti quanto occorrerà per
la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei
beni posseduti dalla Fondazione stessa potranno essere
impiegate per l’istituzione di premi o borse di studio
da assegnare agli artisti stessi. |
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ART. 6 - Organi della Fondazione sono:
- Il Consiglio di Fondazione
- Il Presidente
- Il Direttore Artistico
- Il Segretario
- I Consiglieri non vitalizi |
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ART. 7 - La Fondazione è retta da un consiglio di
Fondazione composto da un numero di membri variabile da
un minimo di tre ad un massimo di sette, i quali durano
in carica tre anni fatta eccezione per i membri vitalizi
di cui in prosieguo |
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Sono componenti a vita del Consiglio di Fondazione |
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- Ricca Maria Beatrice, promotore della fondazione in
qualità di Presidente del Consiglio
- Trevisan Paola in qualità di Vice presidente
- Grimaldi Valerio in qualità di Direttore Artistico
- Ricca Anna in qualità di segretario |
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In caso di rinuncia o mancanza del Presidente, il Vice
Presidente assume la carica di Presidente e il Direttore
artistico vitalizio diventa Vice Presidente, carica che
quest’ultimo assume anche in caso di premorienza del
solo Vice-Presidente; il Presidente e/o il Vice
Presidente sostituiti acquisiscono tutti i poteri
riservati al Presidente o al Vice Presidente originari;
in caso di rinuncia o mancanza del Presidente e del Vice
Presidente, non potendo farsi luogo alla sostituzione
automatica di cui sopra, il Consiglio viene completato,
per cooptazione, dal/i membri a vita, con altri due
Consiglieri vitalizi, da scegliersi fra discendenti in
linea retta ovvero i parenti collaterali più prossimi
del defunto.
I Consiglieri non vitalizi, da scegliersi fra artisti o
personaggi di provata capacità e di adeguata
preparazione culturale, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili; la loro nomina, revoca e sostituzione
avviene sempre e comunque con delibera del Consiglio di
Fondazione. I Consiglieri non vitalizi decadono comunque
dal loro incarico qualora non curino e producano
nell’anno solare almeno una manifestazione sotto l’egida
e il marchio della Fondazione. Qualora in una qualsiasi
delle delibere di cui sopra non si formi la maggioranza
dei voti favorevoli, prevale il voto del Presidente.
Su proposta del Presidente o del Vice-Presidente il
Consiglio stesso può sempre deliberare l’ampliamento o
la riduzione del numero dei suoi componenti, comunque
nei limiti minimi e massimi statutariamente previsti.
La cessazione di un Consigliere per impossibilità di
esercitare il mandato, per dimissioni o revoca ha
effetto dal momento della nomina del successore.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo rimborso
delle spese sostenute per l’espletamento del proprio
mandato. |
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ART. 8 - Il Presidente rappresenta legalmente la
Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, per ogni e
qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e
straordinaria, e può nominare procuratori ad negozia per
singoli atti o categorie di atti.
Inoltre il Presidente :
- convoca il consiglio di Amministrazione e lo presiede
proponendo le materie da trattare nelle rispettive
adunanze;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di
tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della
Fondazione;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la
riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno
riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue
funzioni per delega di quest’ultimo, ovvero in caso di
assenza o impedimento. |
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ART 9 - Il Consiglio è convocato dal Presidente
con avviso contenente l’ordine del giorno e spedito con
lettera raccomandata A.R., ovvero mediante telefax o
posta elettronica, almeno due giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Fondazione si richiede la presenza effettiva della
maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la
decisione che abbia il voto del Presidente o, in sua
assenza o impedimento, del Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di Fondazione è redatto
verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal
Presidente. |
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ART. 10 - Il Consiglio di Fondazione, a titolo
esemplificato:
- approva il bilancio consuntivo e predispone il
bilancio preventivo;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione necessari al perseguimento
degli scopi della Fondazione;
- revoca i Consiglieri quando sussiste giusta causa;
- assume e licenzia il personale della Fondazione;
- conferisce attestazioni alle persone benemerite della
Fondazione;
- stabilisce con l’ausilio del Direttore Artistico le
modalità di assegnazione dei premi e delle borse di
studio ed organizza cerimonie per il conferimento dei
premi;
- promuove le iniziative di studio o di ricerca delle
materie di interesse della Fondazione;
- determina le modalità di conservazione dei beni che
costituiscono il patrimonio e che ne entreranno a far
parte e la loro destinazione, salvo che questa non sia
stabilita dal donante o dal testatore;
- stabilisce le modalità di organizzazione delle mostre
e degli eventi ad oggetto il patrimonio artistico e
culturale della Fondazione.
E’ in ogni caso dovere dei Consiglieri, attuali e
futuri, di conservare e valorizzare il patrimonio
artistico gestito dalla Fondazione, tramandando altresì
tali loro successori.
A titolo esemplificativo rientrano tra gli obblighi
degli Amministratori della Fondazione: la difesa e la
conservazione delle opere d’arte, in genere l’attuazione
di tutti gli interventi a tutela degli edifici e degli
immobili utilizzati, del lavoro degli uomini; l’adozione
di misure di sicurezze a salvaguardia delle opere d’arte
e la promozione di ogni iniziativa volta alla
conservazione e valorizzazione delle stesse. |
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ART. 11 – Il Consiglio della Fondazione si avvale
della necessaria collaborazione di un Direttore
Artistico che coadiuva con pareri e consigli
nell’attuazione degli scopi della Fondazione,
costituendo il punto di riferimento tecnico per quanto
riguarda le iniziative e le attività artistiche e
l’assegnazione dei premi e delle borse di studio.
Il consiglio può attribuire la carica di “Direttore
Artistico” anche ad uno dei membri della Fondazione
stessa, purché sia persona di comprovata esperienza
professionale ed abbia elevata competenza in materia
artistica. Il Presidente del Consiglio di Fondazione
designerà il Direttore Artistico che resterà in carica
per la durata fissata nella delibera di nomina. |
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ART. 12 - Il Consiglio può nominare fra i propri
membri un Segretario della Fondazione con funzioni a
carattere eminentemente amministrativo. Il Segretario
oltre a redigere e sottoscrivere i verbali delle
adunanze del Consiglio, alle quali partecipa in qualità
di membro, assiste e collabora col Presidente e gli
altri membri del Consiglio anche per l’attuazione e
l’esecuzione delle delibere consiliari; a lui spetta il
compito di dirigere e sorvegliare sulla attività ed il
funzionamento di tutti gli uffici e servizi della
Fondazione e su tutti gli addetti ed incaricati agli
uffici e servizi medesimi. Il Segretario potrà assumere
anche i poteri di rappresentanza ed amministrazione che
il Consiglio riterrà di delegargli per singoli atti o
categorie di atti. |
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ART. 13 - L’esercizio finanziario della
Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno. |
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ART. 14 - Lo scioglimento della Fondazione per
qualsiasi causa è deliberato dal Consiglio di
Fondazione, il quale, nella medesima seduta, provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori muniti dei
necessari ed occorrenti poteri.
Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la
liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti o Istituzioni
aventi finalità analoghe. |
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ART. 15 - Per tutto quanto non espressamente
previsto valgono le disposizioni vigenti in materia di
Fondazioni riconosciuti. |
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