LA FONDAZIONE

 

STATUTO

ART. 1 E’ costituita per volontà ed iniziativa dei signori:

1) Ricca Maria Beatrice
2) Trevisan Paola
3) Grimaldi Valerio
4) Ricca Anna

una Fondazione denominata ArtexArte comunicazioni visive

ART. 2 - La Fondazione ha sede a Milano, in via Giorgio De Chirico 6

ART. 3 - Scopo della Fondazione è l’attuazione di iniziative di rilevante interesse artistico e culturale quali, l’attività di studio, di ricerca e di documentazione, volta a promuovere e coltivare la cultura ed il senso civico con particolare risalto all’arte pittorica, figurativa, poetica, letteraria, fotografica, teatrale e musicale, alla editoria e alla produzione di audiovisivi, mediante l’attuazione di iniziative e manifestazioni nei campi dell’arte ed anche attraverso l’utilizzo di prodotti multimediali ed interattivi su supporti digitali ed analogici, manutenzione, protezione o restauro di beni di valore, mediante l’attuazione di iniziative e manifestazioni nei campi dell’arte e del collezionismo.
In via sussidiaria la Fondazione potrà:
- Organizzare “stages”, tirocini e forme alternative al tirocinio nelle materie artistiche, in collaborazione e cooperazione con altre associazioni, Enti e Società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale degli artisti.
- Promuovere ed organizzare convegni, seminari, mostre, esposizioni ed ogni genere di attività collaterali finalizzati all’acquisto, alla manutenzione, alla protezione o al restauro di beni di valore insieme all’attuazione di iniziative e manifestazioni per lo scambio culturale con altre nazioni, gite ed ogni altra attività ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

ART. 4 – Il patrimonio della Fondazione e’ costituito da :
- beni conferiti dai Fondatori come risulta dall’atto costitutivo;
- tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati a donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio della Fondazione
- I redditi ritraibili della dotazione ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

ART. 5 - I beni immobili e le opere d’arte posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista artistico ed economico.
Per quanto riguarda le eventuali opere d’arte, la Fondazione stabilirà le modalità della loro conservazione onde garantirne la massima sicurezza nonché le modalità, avvalendosi anche di
società o altri enti che svolgano tali servizi, per l’organizzazione di mostre, stabili o itineranti, in modo che di tale patrimonio artistico e culturale possa usufruirne l’intera collettività.
Le rendite patrimoniali eccedenti quanto occorrerà per la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei beni posseduti dalla Fondazione stessa potranno essere impiegate per l’istituzione di premi o borse di studio da assegnare agli artisti stessi.

ART. 6 - Organi della Fondazione sono:
- Il Consiglio di Fondazione
- Il Presidente
- Il Direttore Artistico
- Il Segretario
- I Consiglieri non vitalizi

ART. 7 - La Fondazione è retta da un consiglio di Fondazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, i quali durano in carica tre anni fatta eccezione per i membri vitalizi di cui in prosieguo

Sono componenti a vita del Consiglio di Fondazione

- Ricca Maria Beatrice, promotore della fondazione in qualità di Presidente del Consiglio
- Trevisan Paola in qualità di Vice presidente
- Grimaldi Valerio in qualità di Direttore Artistico
- Ricca Anna in qualità di segretario

In caso di rinuncia o mancanza del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente e il Direttore artistico vitalizio diventa Vice Presidente, carica che quest’ultimo assume anche in caso di premorienza del solo Vice-Presidente; il Presidente e/o il Vice Presidente sostituiti acquisiscono tutti i poteri riservati al Presidente o al Vice Presidente originari; in caso di rinuncia o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, non potendo farsi luogo alla sostituzione automatica di cui sopra, il Consiglio viene completato, per cooptazione, dal/i membri a vita, con altri due Consiglieri vitalizi, da scegliersi fra discendenti in linea retta ovvero i parenti collaterali più prossimi del defunto.
I Consiglieri non vitalizi, da scegliersi fra artisti o personaggi di provata capacità e di adeguata preparazione culturale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la loro nomina, revoca e sostituzione avviene sempre e comunque con delibera del Consiglio di Fondazione. I Consiglieri non vitalizi decadono comunque dal loro incarico qualora non curino e producano nell’anno solare almeno una manifestazione sotto l’egida e il marchio della Fondazione. Qualora in una qualsiasi delle delibere di cui sopra non si formi la maggioranza dei voti favorevoli, prevale il voto del Presidente.
Su proposta del Presidente o del Vice-Presidente il Consiglio stesso può sempre deliberare l’ampliamento o la riduzione del numero dei suoi componenti, comunque nei limiti minimi e massimi statutariamente previsti.
La cessazione di un Consigliere per impossibilità di esercitare il mandato, per dimissioni o revoca ha effetto dal momento della nomina del successore.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio mandato.

ART. 8 - Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, per ogni e qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e straordinaria, e può nominare procuratori ad negozia per singoli atti o categorie di atti.
Inoltre il Presidente :
- convoca il consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni per delega di quest’ultimo, ovvero in caso di assenza o impedimento.

ART 9 - Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno e spedito con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante telefax o posta elettronica, almeno due giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di Fondazione è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

ART. 10 - Il Consiglio di Fondazione, a titolo esemplificato:
- approva il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- revoca i Consiglieri quando sussiste giusta causa;
- assume e licenzia il personale della Fondazione;
- conferisce attestazioni alle persone benemerite della Fondazione;
- stabilisce con l’ausilio del Direttore Artistico le modalità di assegnazione dei premi e delle borse di studio ed organizza cerimonie per il conferimento dei premi;
- promuove le iniziative di studio o di ricerca delle materie di interesse della Fondazione;
- determina le modalità di conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio e che ne entreranno a far parte e la loro destinazione, salvo che questa non sia stabilita dal donante o dal testatore;
- stabilisce le modalità di organizzazione delle mostre e degli eventi ad oggetto il patrimonio artistico e culturale della Fondazione.
E’ in ogni caso dovere dei Consiglieri, attuali e futuri, di conservare e valorizzare il patrimonio artistico gestito dalla Fondazione, tramandando altresì tali loro successori.
A titolo esemplificativo rientrano tra gli obblighi degli Amministratori della Fondazione: la difesa e la conservazione delle opere d’arte, in genere l’attuazione di tutti gli interventi a tutela degli edifici e degli immobili utilizzati, del lavoro degli uomini; l’adozione di misure di sicurezze a salvaguardia delle opere d’arte e la promozione di ogni iniziativa volta alla conservazione e valorizzazione delle stesse.

ART. 11 – Il Consiglio della Fondazione si avvale della necessaria collaborazione di un Direttore Artistico che coadiuva con pareri e consigli nell’attuazione degli scopi della Fondazione, costituendo il punto di riferimento tecnico per quanto riguarda le iniziative e le attività artistiche e l’assegnazione dei premi e delle borse di studio.
Il consiglio può attribuire la carica di “Direttore Artistico” anche ad uno dei membri della Fondazione stessa, purché sia persona di comprovata esperienza professionale ed abbia elevata competenza in materia artistica. Il Presidente del Consiglio di Fondazione designerà il Direttore Artistico che resterà in carica per la durata fissata nella delibera di nomina.

ART. 12 - Il Consiglio può nominare fra i propri membri un Segretario della Fondazione con funzioni a carattere eminentemente amministrativo. Il Segretario oltre a redigere e sottoscrivere i verbali delle adunanze del Consiglio, alle quali partecipa in qualità di membro, assiste e collabora col Presidente e gli altri membri del Consiglio anche per l’attuazione e l’esecuzione delle delibere consiliari; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare sulla attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi della Fondazione e su tutti gli addetti ed incaricati agli uffici e servizi medesimi. Il Segretario potrà assumere anche i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà di delegargli per singoli atti o categorie di atti.

ART. 13 - L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 14 - Lo scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa è deliberato dal Consiglio di Fondazione, il quale, nella medesima seduta, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.
Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe.

ART. 15 - Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni vigenti in materia di Fondazioni riconosciuti.